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DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE ATTI DI NOTORIETA' E AUTOCERTIFICAZIONE

Dal 2012 sono in vigore le nuove norme che vietano di emettere certificati da produrre alle pubbliche amministrazioni e ai privati gestori di pubblico servizio

L'autocertificazione è  una dichiarazione, sottoscritta dall'interessato, che sostituisce i certificati (es. residenza, titolo di studio, lavoro ecc.) o gli atti di notorietà.

L’autocertificazione è gratuita e gli Enti pubblici, così come le società concessionarie di pubblico servizio, hanno l’obbligo di accettarla.

Come fare
Per l'autocertificazione si può usare il “modello autocertificazione” (allegato in fondo alla pagina): il modulo va compilato con i  dati personali, firmato e corredato da fotocopia della carta d'identità se non presentato direttamente all'ufficio richiedente.

Per la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà puoi usare il "modello di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà" (allegato in fondo alla pagina): la dichiarazione deve vertere su stati, fatti o qualità personali a diretta conoscenza del dichiarante.

I cittadini extracomunitari possono usare l’autocertificazione solo se:

- sono legalmente residenti in Italia

- la dichiarazione contiene dati la cui veridicità può essere accertata da soggetti pubblici o privati italiani.

Attenzione: a partire dal 1° gennaio 2012 non è più consentito al Servizio Anagrafe emettere certificati anagrafici e di stato civile diretti ad altre pubbliche amministrazioni e a privati gestori di pubblici servizi. I cittadini possono utilizzare l’autocertificazione e la dichiarazioni sostitutiva dell’atto di notorietà: le pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi sono obbligati ad accettarle (art. 15, legge n. 183/2011)

Con la modifica apportata dall'art. 30 bis  Decreto Legge n. 76/2020, convertito con Legge n. 120/2020 (cd. "Decreto Semplificazioni") all'art. 2 del DPR n.445/2000 (in vigore dal 15  settembre 2020) anche i privati sono tenuti ad accettare le autocertificazioni.

Informazioni

Termini di conclusione:

consegna documentazione necessaria in tempo reale

Normativa di riferimento:

art. 46 del DPR 445/2000

Modalità di avvio:

Istanza di parte